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Mercoledì, 20 Luglio 2022 12:00

Bonus carburante anche ad personam e senza accordi preventivi

Il bonus carburante da 200 euro, introdotto dall’art.2 del D.L. n. 21/2022 (c.d. decreto Energia) per indennizzare i dipendenti di datori di lavoro privati dei maggiori costi sostenuti a seguito dell’aumento del prezzo dei carburanti, può essere corrisposto dal datore di lavoro sin da subito, anche ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, purché non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato. In questa ipotesi, infatti, l’erogazione deve avvenire in “esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (comma 187)”. A sottolinearlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, con la quale fornisce indicazioni sull’ambito oggettivo e soggettivo e sulle modalità di applicazione della misura, introdotta soltanto per il periodo d’imposta 2022. Nel documento di prassi l'Agenzia sottolinea inoltre che il costo per l’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell'articolo 95 del TUIR, se l’erogazione è riconducibile al rapporto di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente può ricevere il bonus anche se usufruisce già di altri beni e servizi. Per poter fruire dell’esenzione da imposizione - si chiarisce - i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina). L'Agenzia, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione del decreto legge, ha precisato che i buoni possono sostituire i premi di risultato, nel rispetto della normativa prevista e purché siano erogati nell'anno in corso.

 

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