Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere
Il Dipartimento per le Pari Opportunità, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022, il decreto 29 aprile 2022 che fornisce i parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità.
Contributi a fondo perduto per la ristorazione
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2022, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 29 aprile 2022 che illustra criteri e modalità per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese operanti nel settore della ristorazione.Si tratta delle imprese ammesse ai contributi a fondo perduto, riconosciuti a valere sulle risorse di cui all'art. 1-ter, comma 1, del D.L. n. 73/2021 secondo quanto previsto dalle disposizioni del decreto 30 dicembre 2021, e che svolgono una delle attività riferite ai codici ATECO 2007: “56.10 - Ristoranti e attività di ristorazione mobile; 56.21-Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); 56.30 - Bar e altri esercizi simili senza cucina”. Il contributo viene riconosciuto secondo le procedure previste dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021: sarà l'Agenzia delle Entrate a corrispondere l'agevolazione mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di accesso unitamente all'importo spettante ai sensi del citato decreto.
INPS
Esonero contributivo per agenzie di viaggi e dei tour operato
Con il Messaggio n. 2712 del 06 luglio 2022 l’INPS rende noto l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, dell’esonero contributivo per i datori di lavoro che svolgono l’attività di tour operator ed agenzie di viaggi, rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.
L’esonero contributivo in argomento è stato previsto per il periodo aprile 2022-agosto 2022 dal DL n. 4/2022, convertito nella L. n. 25 del 28/03/2022, e prevede l’abbattimento della contribuzione datoriale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per il periodo di competenza aprile 2022 – agosto 2022, con riparametrazione e applicazione su base mensile.
A tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione dell’esonero, l’INPS attribuisce il codice autorizzazione 2J e con successivi atti verranno comunicate le modalità di trasmissione del modulo telematico per fornire le informazioni necessarie alla quantificazione dell’esonero, nonché le istruzioni per il recupero dell’esonero nelle denunce contributive.
Indennità ALAS lavoratori spettacolo. Ulteriori chiarimenti
Con il Messaggio n. 2694 del 5 luglio 2022 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti riguardo la contribuzione dovuta per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo, integrando le istruzioni già fornite col precedente Messaggio n. 2260/2022.
In particolare viene specificata l’aliquota di contribuzione dovuta per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS, che è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo.
Riforma Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Ulteriori chiarimenti
Con il messaggio n. 2637 del 1° luglio 2022 l'INPS rettifica le istruzioni fornite con la circolare n. 76 del 30 giugno 2022 in merito alle modalità di compilazione dei flussi Uniemens con riferimento alla nuova contribuzione in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, FIS e Fondi di solidarietà.
Per quanto riguarda l’arretrato della suddetta contribuzione, con riferimento al periodo gennaio 2022\giugno 2022, potrà essere esposto esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di luglio, agosto e settembre 2022.
L’Istituto fornisce inoltre delle specifiche riguardo la contribuzione arretrata per lavoratori a domicilio e apprendisti di 1° e 3° livello, nonché per il versamento della contribuzione afferente i Fondi di solidarietà.
Contributi dovuti dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2022
Nella circolare n. 77 del 4 luglio 2022, l’INPS comunica le aliquote contributive che saranno applicate per il 2022 ai piccoli coloni e compartecipanti familiari con l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti. Nel medesimo documento l’Istituto riepiloga le agevolazioni tariffarie e gli esoneri spettanti nonché le modalità di pagamento e le relative scadenze.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Ai Consulenti del Lavoro le verifiche del decreto flussi
Il decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni fiscali) dispone percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia conseguente a motivi di lavoro di personale extracomunitario, di cui ai flussi 2021 e 202,2 mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal D.P.R. n. 394/1999. In particolare, la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del D.P.R. n. 394/1999, in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili” è demandata in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni datoriali più rappresentative. Pertanto, l’Ispettorato ha emanato la nota n. 3820/2022 con la quale informa che le verifiche di congruità - capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall'impresa - non spettano più all’Inl, ma ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e alle organizzazioni datoriali. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’Ispettorato ha, quindi, fornito ulteriori indicazioni sull'asseverazione con la circolare n. 3/2022, rilasciando anche il modello di asseverazione. Con riferimento alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro – si legge nel documento di prassi – sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. Tra gli altri, l’Ispettorato precisa che il professionista e l’organizzazione datoriale che effettuano le valutazioni richieste devono risultare in possesso del Durc, al fine di verificare la presenza di debiti con enti previdenziali, e di quattro dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’asseverazione in questione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata, da conservare per un periodo non inferiore a cinque anni, ed essere dettagliatamente argomentata. Per le domande dell’annualità 2021 già verificate dagli ITL, i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione. A tal proposito, come esemplificato dall’art. 44, comma 5, del D.L. n. 73/2022, la presentazione dell’asseverazione è esclusa “con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1”.
INPGI
Gestione Separata INPGI - Versamento contributi minimi 2022
L’INPGI, con la circolare n. 7 del 1° luglio 2022, comunica che il 31 luglio scade il termine previsto per il pagamento dei contributi minimi per l’anno 2022.
Sono tenuti al versamento del contributo minimo annuale tutti i giornalisti iscritti alla Gestione separata che nel corso dell’anno 2022 abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Prime linee guida per la dichiarazione dei redditi
Con la circolare n. 24 del 7 luglio 2022, l'Agenzia delle entrate pubblicala raccolta dei documenti di prassi e delle istruzioni utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Un vademecum che quest’anno si divide in due e non affronta le tematiche relative ai bonus edilizi.
Come indicato nel documento dell’Agenzia delle Entrate, le detrazioni relative ad immobili, dal bonus ristrutturazioni fino al superbonus, saranno trattate in una circolare separata.
Intanto, la circolare n. 24/E del 7 luglio 2022 fa il punto delle principali novità: dal bonus musica fino al bonus prima casa under 36, la raccolta fornisce le istruzioni per la predisposizione della dichiarazione dei redditi e per l’apposizione del visto di conformità.
Anomalie rilevanti nel quadro VF
L'Agenzia delle entrate, con provvedimento del 7 luglio 2022, al fine di promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti titolari di partita Iva, per i quali l’imposta portata in detrazione nel quadro VF del modello di dichiarazione annuale risulta superiore all’importo indicato nelle fatture elettroniche di acquisto e all’Iva sulle importazioni, desunta dalle bollette doganali, stabilisce che l’Agenzia trasmette, agli indirizzi di posta elettronica certificata, attivati dai contribuenti interessati, una comunicazione contenente informazioni utili a porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
La stessa comunicazione viene messa a disposizione, inoltre, all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati Iva” del “Cassetto fiscale”.
Con il provvedimento del 5 luglio 2022, l'Agenzia delle entrate individua le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate che segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2021 o la presentazione della stessa senza quadro VE.
Tali informazioni forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
La scadenza era fissata al 30 aprile 2022, pertanto i contribuenti che ricevono le lettere dal Fisco possono regolarizzare la loro posizione entro il 29 luglio prossimo, con una riduzione della sanzioni dovute nella misura di 1/10 del minimo in base all’articolo 13, comma 1 lettera c) del Dlgs 471/97.
Anche coloro che hanno omesso il quadro VE, oppure hanno commesso altre irregolarità, entro la stessa data, potranno presentare una dichiarazione integrativa con la riduzione delle sanzioni nella misura di 1/9 del minimo in base all’articolo 13, comma 1, lettera a bis, del Dlgs 471/97.
Aiuti di Stato emergenza Covid: istituiti i codici per riversare gli importi in eccesso
Con Risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022 l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione dell'importo degli aiuti Covid eccedente i massimali stabiliti dalla Commissione Ue con la comunicazione del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19".
Si tratta dei seguenti codici tributo:
- "8174" denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - CAPITALE - art. 4 DM 11 dicembre 2021";
- "8175" denominato "Temporary framework - restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante - INTERESSI - art. 4 DM 11 dicembre 2021".
Il riversamento volontario degli importi e dei relativi interessi, per superamento dei massimali comunitari, va effettuato con il modello F24 Elide, esclusa la compensazione
Ricerca e sviluppo, pronti i codici per il riversamento
Con risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo, tramite il modello F24 ELIDE, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, previsto dal decreto Fisco-Lavoro. L’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione.
Credito d’imposta R&S, le specifiche per il riversamento
Con il provvedimento del 4 luglio 2022, dell’Agenzia delle entrate approva il tracciato informatico per la predisposizione e la trasmissione telematica delle richieste di accesso alla procedura per il riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta a favore di chi investe in attività di ricerca e sviluppo, utilizzati indebitamente. Vengono, inoltre, apportate delle correzioni alle istruzioni del modello di domanda, approvate con il provvedimento direttoriale del 1° giugno scorso, per quanto riguarda il “Calcolo dell’importo del credito da riversare”.
La richiesta di accesso alla procedura di riversamento del surplus utilizzato deve essere inviata entro il 30 settembre 2022 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
AGENZIA DELLE ENTRATE - INTERPELLI
Le partecipazioni “bloccate” nel trust dal disponente e non cadute in successione alla morte di quest’ultimo e ancora parte del patrimonio segregato nel trust, di cui è titolare il trustee con vincolo di destinazione, non devono essere calcolate ai fini dell’attivo ereditario del defunto e dell’imposta di successione.
Risposta n. 365 del 6 luglio 2022 - Trasferimento di immobili catastalmente individuati come terreni
La cessione del fabbricato in corso di costruzione, ancora accatastato come terreno “edificabile”, sconta l’Iva e, in ragione del principio di alter natività Iva/Registro, le altre imposte nella misura fissa pari a 200 euro.
L’Agenzia delle Entrate conferma quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico Pf chiarisce che solo l'erede legittimo può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, anche se non nominato nel testamento, in base alle norme sulla successione legittima. Al legatario non spetta tale onere.
Risposta n. 368 del 7 luglio 2022 – IVA - Aliquota 5% gas per usi civili - Servizi accesso
l'aliquota Iva ridotta al 5% è applicabile, in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10%, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) ed industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22%, sia al gas ad uso autotrazione.
Rientra tra gli interventi "trainati" ai fini della detrazione 110% anche la sostituzione di finestre comprensive di infissi delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati. In particolare, l’intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova installazione. È possibile, inoltre, fruire della detrazione anche nel caso di sostituzione degli infissi esistenti, anche con spostamento e variazione di dimensioni, per un numero finale di infissi la cui superficie complessiva sia minore o uguale a quella inizialmente esistente.
AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINCIPIO DI DIRITTO
Le pensioni erogate a residenti francesi dallo Stato o da alti soggetti residenti o, ancora, da stabili organizzazioni sul territorio di non residenti, sono imponibili in Italia ai fini Irpef solo se rientrano nell’elenco delle prestazioni pensionistiche comprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle legislazioni nazionali francese e italiana.