Il decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni fiscali) dispone percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia conseguente a motivi di lavoro di personale extracomunitario, di cui ai flussi 2021 e 202,2 mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal D.P.R. n. 394/1999. In particolare, la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del D.P.R. n. 394/1999, in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili” è demandata in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni datoriali più rappresentative. Pertanto, l’Ispettorato ha emanato la nota n. 3820/2022 con la quale informa che le verifiche di congruità - capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall'impresa - non spettano più all’Inl, ma ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e alle organizzazioni datoriali. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’Ispettorato ha, quindi, fornito ulteriori indicazioni sull'asseverazione con la circolare n. 3/2022, rilasciando anche il modello di asseverazione. Con riferimento alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro – si legge nel documento di prassi – sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. Tra gli altri, l’Ispettorato precisa che il professionista e l’organizzazione datoriale che effettuano le valutazioni richieste devono risultare in possesso del Durc dei datori di lavoro interessati all'assunzione, al fine di verificare la presenza di debiti con enti previdenziali, e di quattro dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’asseverazione in questione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata, da conservare per un periodo non inferiore a cinque anni, ed essere dettagliatamente argomentata. Per le domande dell’annualità 2021 già verificate dagli ITL, i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione. A tal proposito, come esemplificato dall’art. 44, comma 5, del D.L. n. 73/2022, la presentazione dell’asseverazione è esclusa “con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1”.
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