Nuovi chiarimenti Inps sulle modalità di gestione del trattamento straordinario di integrazione salariale per accordi di transizione occupazionale, previsto per i datori di lavoro destinatari del trattamento di CIGS e che occupino più di 15 dipendenti dall’articolo 1, comma 200, della legge di Bilancio 2022, che ha introdotto l’articolo 22-ter al D.Lgs. n.148/2015. Con il messaggio n. 2423 del 15 giugno 2022, l'Istituto precisa che, ai fini dell’accesso al trattamento, è necessario che i datori di lavori abbiano espletato la procedura di cui all’articolo 24 del D.Lgs citato. Necessario, infatti, individuare in sede sindacale i lavoratori che, in seguito alle azioni attuate in relazione a un programma di riorganizzazione o risanamento aziendale già concluso, restino non riassorbibili e, conseguentemente, a rischio esubero. I lavoratori prescelti avranno quindi diritto ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 12 mesi, mentre le imprese interessate dovranno versare un contributo addizionale, nella misura del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. Per le prestazioni liquidate direttamente dall’Istituto - si precisa nel messaggio - la procedura informatica in uso, denominata “Pagamenti C.I.G./FONDI: flussi SR41/Emens”, è stata aggiornata con il nuovo codice evento “146”, con emissione dei pagamenti tramite procedura centralizzata. Specificate inoltre le modalità di esposizione del conguaglio e del contributo addizionale da versare e le istruzioni contabili.
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