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Martedì, 31 Maggio 2022 13:06

Non imponibile il rimborso spese per l’acquisto di laptop o tablet

Non costituisce reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lettera f-bis, del Tuir, il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei cd. "transferred employees" - i lavoratori trasferiti in Paesi stranieri, ai quali viene riconosciuto lo stesso trattamento, indipendentemente dallo Stato di provenienza o destinazione, - per l'acquisto di laptop/tablet. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 294/2022 ricordando la normativa di prassi, che prevede "la possibilità che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte". Inoltre, già con la risoluzione n.37/E del 27 maggio 2021 le Entrate avevano chiarito che non concorre alla formazione di reddito da lavoro dipendente «il rimborso erogato dal datore di lavoro per le spese sostenute dal dipendente per l’acquisto del pc, laptop e tablet quali strumenti necessari, previsti dai regolamenti di istituto, per la fruizione dei servizi di educazione e istruzione». Con questa ultima pronuncia, l'Amministrazione finanziaria chiarisce anche che non è imponibile il rimborso dell'eventuale costo di iscrizione per il sostenimento di un test d'ingresso, il cui superamento è condizione d'iscrizione all'istituto scolastico; di conseguenza questa spesa può rientrare tra quelle sostenute per la frequenza scolastica.

 

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