Le imprese che intendono costituirsi o trasformarsi in società benefit potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, previsto dall’articolo 38-ter, comma 3, del DL n. 34/2020 e messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalle ore 12:00 del 19 maggio 2022 e fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022. A stabilirlo è il decreto direttoriale del Mise del 4 maggio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, nel quale sono specificati i termini e le modalità di invio delle domande. Allegati al decreto il modello di istanza di ammissione all’agevolazione, l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria delle istanze da parte del Ministero e gli oneri informativi previsti dall’art. 7, commi 1 e 2, della Legge n. 180 dell’11 novembre 2011.Per fruire delle agevolazioni – si legge nell’art. 3 del decreto – i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del decreto interministeriale 12 novembre 2021 dovranno inviare le domande esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero. Il credito d’imposta viene concesso nei limiti stabiliti dal Regolamento de minimis generale, del Regolamento de minimis agricoltura e del Regolamento de minimis pesca, nella misura del 50% delle spese ammissibili per un importo di massimo 10.000 euro per ciascun beneficiario. Al riguardo – precisa il Mise – sono ammesse alle agevolazioni le spese per la costituzione o per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
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