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Venerdì, 29 Aprile 2022 15:57

Aiuti Covid: autodichiarazione entro il 30 giugno

Gli operatori economici che hanno ricevuto gli aiuti statali per fronteggiare l’emergenza Covid-19 hanno tempo fino al 30 giugno 2022 per inviare l’autodichiarazione all'Agenzia delle Entrate per attestare che l’importo complessivo dei sostegni fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. Lo rende noto la stessa Agenzia con il provvedimento n. 143438/2022 e il comunicato stampa diffusi il 27 aprile scorso. L’Amministrazione finanziaria con il provvedimento approva, in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, lo schema di autodichiarazione, le regole, i termini di presentazione e le modalità di restituzione volontaria degli importi in caso di superamento dei massimali. Gli operatori economici che hanno usufruito degli aiuti previsti dalle norme agevolative, che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), possono presentare la dichiarazione sostitutiva nella finestra che va dal 28 aprile fino al 30 giugno 2022 tramite un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. Le Entrate fanno sapere, inoltre, che anche i contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 5, commi da 1 a 9 del Dl n. 41/2021) devono inviare la dichiarazione entro il 30 giugno oppure, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Si tratta, nello specifico, dei contribuenti con partita Iva attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale, nel 2020 hanno subìto una riduzione superiore al 30% del volume d’affari rispetto all’anno precedente.

 

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