Indennità straordinaria di continuità' reddituale e operativa (ISCRO)
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2022, il Decreto del 24 marzo 2022, con il quale vengono disciplinate le regole operative ed i criteri di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale destinati ai lavoratori autonomi, beneficiari della ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa).
INPS
Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
L'INPS, con la circolare n. 50 del 21 aprile 2022, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera. Il cumulo è utile per il conseguimento dei requisiti utili al raggiungimento della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.
Assegno unico e universale. Nuovi chiarimenti
Con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, l'Inps riassume e chiarisce le indicazioni su alcuni aspetti operativi per specifici casi e categorie di beneficiari ovvero
- calcolo del reddito da considerare per la maggiorazione genitori entrambi lavoratori
- maggiorazione famiglie numerose
- genitori separati
- figli maggiorenni.
Esonero contributi INPS imprese agricole: proroga al 6 maggio 2022
L'INPS, nel messaggio n. 1712 del 20 aprile 2022, rende noto la proroga dei termini per il versamento delle somma rimanenti dall'esonero dei contributi per imprese agricole e lavoratori autonomi. La nuova scadenza è fissata al 6 maggio 2022. L'esonero è riconosciuto appieno per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Maxisanzione Lavoro Sommerso
L’Ispettorato del Lavoro, con la nota n. 856 del 19 aprile 2022, ha pubblicato un Vademecum riferito alla Maxisanzione per Lavoro Sommerso, specificandone l’ambito di applicazione, gli importi ed i casi di esclusione.
In particolare chiarisce che nel caso in cui la prestazione occasionale sia assimilabile al rapporto subordinato e rimanga sconosciuta all’INPS, per via della mancata comunicazione preventiva, scatta la maxisanzione prevista per il lavoro nero.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Bonus carta per le imprese editrici: pronto il codice tributo
L’Agenzia, con la risoluzione n. 19 del 22 aprile 2022, ha istituito il codice tributo “6974” per l'utilizzo del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite -Il codice tributo va inserito la sezione “Erario”, in particolare, la colonna “importi a credito compensati”,oppure, nei casi in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione, la colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” va riportato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Approvate le specifiche tecniche per gli ulteriori dati ai fini Isa
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 21 aprile 2022, approva le specifiche tecniche con cui predisporre il file contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati (punto 5.1 del provvedimento del 31 gennaio 2022) e il file contenente l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, risultano delegati alla richiesta dei dati in argomento (punto 5.2 del provvedimento del 31 gennaio 2022) Il provvedimento individua anche le specifiche tecniche con cui sono resi disponibili i file di con gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo d’imposta 2021 (punto 5.4 del medesimo provvedimento).
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
non spetta il credito di imposta previsto dal decreto “Rilancio” per gli atti di concessione che non siano assimilabili né alla locazione tipizzata nel codice civile né a un provvedimento amministrativo di concessione di godimento degli immobili. I contratti, in particolare, devono possedere i requisiti soggettivi e oggettivi, stabiliti dalla normativa di riferimento.
La presenza di tutti gli altri requisiti non basta: se l’attività da svolgere in Italia è la stessa di quella esercitata all’estero ed è indirizzata ai medesimi clienti, il designerche ha lavorato oltre confine per più di tre anni, il quale intende trasferirsi nel Paese, non potrà fruire del regime forfettario, perché manca il requisito della “novità”.
Risposta n. 199 del 20 aprile 2022 – Contributo a fondo perduto perequativo
Il contributo a fondo perduto perequativo del decreto Sostegni bis, a differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, non si basa sul calo di un mese o di una media mensile di fatturato e corrispettivi, ma sul peggioramento dell'intero risultato economico d'esercizio subito durante il periodo di massima pandemia coincidente con l'anno 2020 rispetto al 2019, ed è calcolato seguendo un meccanismo che tiene conto dei precedenti contributi a fondo perduto istituiti per sostenere gli operatori economici colpiti dagli effetti negativi della pandemia da Covid.
Risposta n. 202 del 20 aprile 2022 – Sismabonus acquisti e Leasing finanziario
La società, che detiene un immobile ricostruito con criteri antisismici da un’impresa edilizia, sulla base di un contratto di locazione finanziaria stipulato con una società di leasing, la quale lo ha acquistato dall’impresa di costruzioni, e che sopporta i costi derivanti da eventi imprevedibili, può fruire del “Sismabonusacquisti”
Le cessioni curate da una stabile organizzazione italiana di un soggetto extra-Ue, la quale acquista beni in Italia e li cede a consumatori ivi residenti o ubicati nel territorio comunitario, non rientrano nel perimetro della nuova disciplina introdotta dal Dlgs n. 83/2021 con l’articolo 2-biscomma 1 del decreto Iva secondo cui le “cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche” si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi. In pratica il soggetto passivo si considera cessionario e rivenditore di detti beni.
Risposta n. 207 del 22 aprile 2022 – IVA - regime editoria
In tema di regime editoria, l'agevolazione consistente nell'applicazione della forfetizzazione della resa al 95 per cento rispetto alla misura ordinaria dell'80 per cento è applicabile per l'intero anno 2021, alla luce della ratio della misura, che si è intesa porre nell'ottica della prosecuzione degli interventi a favore delle imprese adottati dal Governo nel corso del periodo di pandemia.
La riduzione del patrimonio netto per effetto della prima applicazione del principio contabile Ifrs non determina una riduzione della base Ace al momento dell'iscrizione della riserva da Fta, in quanto non rientrante nelle fattispecie contenute nella normativa di riferimento, poiché riconducibile ai nuovi criteri di valutazione previsti nel principio Ifrs 9.
Se sussiste il sinallagma tra l'obbligo di non fare posto a carico di una parte che rinuncia alle liti ed un'altra che paga il risarcimento, appare integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell'Iva. Quindi, l'ammontare dovuto sulla base di un accordo di natura transattiva è da assoggettare ad Iva, con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria.