Sostegno al commercio al dettaglio
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, il Decreto 24 marzo 2022 con i termini e modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.
Il decreto rende operativo il Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, con il quale vengono messi a disposizione 200 milioni di euro per l'anno 2022.
Dal 3 maggio al 24 maggio i commercianti potranno presentare domanda.
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022 l’ordinanza del 1 aprile 2022 del Ministero della salute riguardante le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali“, volte a individuare i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio (norme igieniche e comportamentali, green pass, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento). Fermi restando gli obblighi di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, previsti dalla normativa vigente, le linee guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti.
Le linee guida introducono principi di carattere generale e misure particolari per specifiche attività, che semplificano le precedenti versioni.
Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
L’Inps, con messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022, ha commentato le principali modifiche effettuate dall’Istat relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e contenute nell’allegato 1 – Aggiornamento Istat 2022 cui è seguita l’implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda, e che riguardano principalmente:
- la creazione di nuovi codici ATECO a 6 cifre, derivanti o meno dalla scissione di precedenti codici ATECO;
- la modifica del titolo (ovvero della descrizione principale) di alcuni codici ATECO a 6 cifre già esistenti.
Le modifiche apportate alla classificazione delle attività economiche, valide a partire dal 2022, integrano e modificano la classificazione ATECO 2007, e fanno seguito all’aggiornamento Istat 2021.
Le novità riguardano 11 sezioni (su un totale di 21) e interessano sia i codici ATECO e i rispettivi titoli sia le note esplicative. In particolare, sono stati introdotti 20 nuovi codici di categoria e di sottocategoria e sono state aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.
Attivo il servizio “Consulente digitale delle pensioni”
Con il messaggio n. 1521 del 5 aprile 2022 l’Inps, ha informato che è stato realizzato il servizio denominato “Consulente digitale delle pensioni”, uno strumento di consulenza virtuale per i pensionati, che ha l’obiettivo di individuare potenziali fruitori di diritti inespressi e guidare i pensionati attraverso un percorso semplice volto a verificare se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.
Il servizio è disponibile sul portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Consulente digitale” e selezionando tra i risultati il Servizio “Consulente digitale delle pensioni”, oppure tramite il menu “Prestazioni e Servizi” > “Servizi”, sotto la lettera “C”. Il servizio è raggiungibile anche dal link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/ConsulenteDigitalePensionatoWEB/
Conguagli Cig Covid: ulteriore proroga
L’Inps, con il messaggio n. 1530 del 6 aprile 2022, ha pubblicato gli aggiornamenti sui termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale previsti dall’articolo 11-bis, comma 1, L. 215/2021.
A parziale rettifica del messaggio n. 4624/2021, l’Istituto precisa che individuerà a livello centrale le autorizzazioni il cui termine di decadenza ha una data compresa fra il 1° dicembre 2020 e il 31 agosto 2021 e, contestualmente, differirà in procedura al 31 dicembre 2021 il termine decadenziale relativo al conguaglio. Eventuali conguagli riferiti a queste autorizzazioni, esposti nei flussi con competenza fino a dicembre 2021, saranno considerati nei termini e accettati dalla procedura di gestione contributiva.
Per i datori di lavoro che hanno già provveduto all’esposizione del conguaglio oltre la data di scadenza originaria, rimane valido quanto già previsto dal messaggio Inps n. 4624/2021.
Bonus bebè. Requisiti per i cittadini di Paesi terzi non comunitari
Con il messaggio n. 1562 del 7 aprile 2022 l’INPS riepiloga le diverse disposizioni di legge relative all’assegno di natalità (Bonus Bebè) che si sono succedute nel tempo. Per il 2022 la prestazione non è stata prorogata, fermo restando che verrà garantita l’erogazione del beneficio per gli eventi, quali nascite e adozioni, verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell’anno di vita del minore ovvero del primo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione
Il messaggio fornisce i nuovi requisiti per i cittadini extracomunitari. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022 depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del Bonus Bebè, secondo cui potevano accedere alla prestazione anche i cittadini extracomunitari purché in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo
L’INPS, con il messaggio n. 15569 del 7 aprile 2022, informa che a decorrere dal 1° maggio 2022 sarà possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022. Pertanto, a partire dalla predetta data sarà nuovamente attivo il servizio di presentazione delle domande ISCRO nel portale istituzionale dell’INPS e lo stesso rimarrà disponibile fino alla data del 31 ottobre 2022, termine ultimo per la presentazione della domanda di ISCRO per l’anno 2022.
L’accesso alla prestazione ISCRO, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge n. 178/2020, è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023.
Lavoratori dello spettacolo: il certificato di malattia segue le regole genarali
L’INPS, con il messaggio n. 1568 del 7 aprile 2022, ha fornito precisazioni in merito alla prestazione economica di malattia a pagamento diretto per i soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, secondo quanto previsto dall’art. 66 del D.L. 73/2021.
L’Istituto ha precisato che si applicano le disposizioni normative valide per la generalità dei lavoratori sulla base delle quali il certificato viene redatto sin dal primo giorno dell’evento e viene trasmesso telematicamente dal medico curante mediante il canale SAC ovvero, se compilato in modalità cartacea, viene inviato direttamente dal lavoratore all’INPS e al datore di lavoro, entro il termine di due giorni dal rilascio.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
Apprendistato: formazione di base e trasversale in FAD
Con la circolare n. 2 del 7 aprile 2022 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato dei chiarimenti sull’erogazione della formazione di base e trasversale in apprendistato. Il provvedimento chiarisce che “si ritiene ammissibile, per la componente formativa di base e trasversale, ricorrere alla modalità di formazione e-learning, laddove per e-learning si intende una specifica ed evoluta forma di formazione a distanza consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona“.
Attraverso tali sistemi si assicura, infatti, la tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e della partecipazione dei discenti.
La circolare introduce, pertanto, il principio del ricorso alla formazione a distanza in modalità sincrona, potenzialmente applicabile anche al di fuori dell’istituto dell’apprendistato.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Zfu sisma Centro Italia: i chiarimenti per le esenzioni 2022
Il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 120680 del 28 marzo 2022 pubblica le indicazioni sulle modalità e sui termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni previste per le imprese, i professionisti e i lavoratori autonomi, che svolgono l’attività nella zona franca urbana Sisma Centro Italia, in relazione ai sessanta milioni di euro, che il Dl “Agosto”, nel prorogare i benefici, ha stanziato per l’anno in corso (articolo 57, comma 6, Dl n. 104/2020).Il Ministero dà il via a un nuovo bando finalizzato alla concessione delle richiamate agevolazioni in favore sia delle iniziative economiche già avviate nella zona franca urbana al 31 dicembre 2020 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Mise, che delle nuove iniziative economiche avviate dopo tale data e fino al 31 dicembre 2021.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Con provvedimento del 7 aprile 2022 l’Agenzia delle Entrate proroga al 19 aprile 2022 il termine per trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese effettuate dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato. La proroga dei termini riguarda esclusivamente le spese del 2021.
L’ampliamento della finestra temporale tiene conto della misura che sposta dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l’Agenzia mette a disposizione la precompilata 2022
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 7 aprile 2022, accerta le medie dei cambi delle valute estere per lo scorso mese di marzo, calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base di quotazioni di mercato.
Bonus investimenti nel Mezzogiorno. Modifiche al modello
Con il provvedimento del 6 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate approva le modifiche al modello per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei Comuni del sisma del Centro Italia e nelle zone economiche speciali (Zes), Il modello ora accoglie un nuovo riquadro nel quadro B per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. La versione aggiornata del modello sarà utilizzabile a partire dal 7 giugno 2022 in sostituzione di quella precedente. Con lo stesso modello sarà possibile presentare anche le comunicazioni di rettifica e di rinuncia ai crediti d'imposta richiesti con precedenti versioni.
Con il provvedimento del 5 aprile 2022 l’Agenzia delle entrate, ha approvato le specifiche tecniche che le consentiranno di trasmettere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano i dati relativi alle dichiarazioni Irap 2022. Chiaramente, a ciascuna, quelli di propria competenza, cioè provenienti dai contribuenti che hanno la sede del domicilio fiscale nel suo territorio, cioè dove viene ripartito il valore della produzione netta.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLO
Alla cessione di immobili, oggetto di interventi edilizi che trasformeranno da strumentale in residenziale la destinazione d’uso, e a cui è stata attribuita la classificazione catastale transitoria “F4”, deve essere applicata l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. Tale classificazione, infatti, categorizza fabbricati di cui non è ancora definita la consistenza e il loro utilizzo, per cui, ai fini fiscali mantengono la natura originaria.
Risposta n. 170 del’6 aprile 2022 – imposta di bollo su copie rilasciate per via telematica
Le copie conformi di documenti depositati nel “fascicolo digitale” (in originale o in copia conforme all'originale) rilasciate da un ente in formato elettronico via Pec o via e-mail, scontano l’imposta di bollo di 16 euro a foglio e non quella forfettaria pari a 16 euro complessive a prescindere dalla dimensione del documento.
L’ateneo che provvede a integrare con fondi propri la borsa di studio "Erasmus+" non potrà fruire su tali importi dei benefici ai fini Irpef e Irap. A parere dell’Agenzia non è condivisibile la posizione dell’università istante secondo cui il cofinanziamento poteva essere considerato una particolare applicazione del programma “Socrates” che prevede l'esenzione Irpef per le borse studio anche con riferimento alle "somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000" (articolo 6, comma 13, legge n. 488/1999).
Un cittadino britannico residente in Italia dal 2016, con due figli minori, una casa acquistata in Italia che il 1° dicembre 2020 ha presentato domanda per avere la cittadinanza italiana e che ha esercitato correttamente l’opzione per l’estensione del regime sugli impatriati, tramite il versamento previsto dal decreto “Crescita” (articolo 5 comma 2-bis, lettera a)del Dl n. 34/2019) rispettando i tempi indicati nel provvedimento del 3 marzo 2021, ha tutti i requisiti per beneficiare dell’agevolazione per ulteriori cinque anni, anche se al 1° gennaio 2021, data da cui è possibile estendere l’agevolazione, è ancora cittadino del Regno Unito. In base all’"Accordo Brexit", entrato in vigore a partire dal 1° febbraio 2020, infatti, è vietato discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro cittadinanza, negando i vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari.
Risposta n. 173 del’6 aprile 2022 – Retribuzione di risultato - Tassazione separata
L’incentivo erogato al dirigente nell’anno successivo a quello di maturazione perché così è stabilito nell’accordo siglato da datore di lavoro e rappresentanza sindacale, non può essere qualificato come emolumento arretrato pagato in “ritardo” per sopraggiunta “causa giuridica”, di conseguenza, la somma è sottoposta a tassazione ordinaria e non separata.
La cessione di compressori, pompe, filtri e ricambi per navi, effettuata da una società esportatrice non residente, ma identificata ai fini Iva in Italia, nei confronti di acquirenti Ue ed extra-Ue privi della qualifica di armatore, che a cura del cedente e su incarico del cessionario trasportano i beni fuori dalla Ue, rientra, in linea di principio, nel regime di non imponibilità Iva, indipendentemente dal fatto che i beni siano ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo.
Risposta n. 179 del’6 aprile 2022 –trasformazione da banca a sim
La società interessata da un’operazione di scissione parziale, che in seguito alla stessa, nel corso del 2022, cesserà l’attività bancaria per intraprendere quella “prevalente” di intermediazione mobiliare, potrà determinare Ires e Irap dovute per quest’anno, applicando la specifica disciplina prevista per le società di intermediazione mobiliare (Sim).
Quando la manutenzione straordinaria appaltata non prevede specificamente la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche, l’Iva applicata non può essere quella ridottissima del 4% (n. 41-ter) della tabella A, parte II, Dpr n. 633/1972) e, se non si tratta di opere ex novo, neanche quella ridotta del 10 per cento (n. 127-quinquies) della tabella A, parte III, stesso Dpr).
Per le procedure concorsuali ante 26 maggio 2021, il presupposto per l’emissione della nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali infruttuose si realizza, in generale, solo se il creditore abbia preso parte alla procedura concorsuale e la pretesa creditoria rimanga insoddisfatta per mancanza di somme disponibili o per incapienza del patrimonio del debitore.
Risposta n. 183 dell’8 aprile 2022 – trattamento iva spese riqualificazione litorale
Le opere di riqualificazione e difesa del litorale e del relativo abitato di un Comune non sono riconducibili tra quelle di urbanizzazione primaria e secondaria tassativamente indicate nella legge n. 847/1964 o nel Testo unico sull'edilizia, circostanza che esclude l’applicazione dell’aliquota Iva nella misura del 10% sui relativi corrispettivi (numeri 127-quinquies e 127-septiesdella Tabella A, parte terza, del Dpr n. 633/1972).
Risposta n. 184 dell’8 aprile 2022 – trattamento iva opere di urbanizzazione
Gli interventi diretti a ridurre il rischio idrogeologico del territorio a protezione della rete di viabilità primaria e necessari per realizzare la successiva riparazione e costruzione di edifici danneggiati dal terremoto del 2016, non rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria o secondaria ad aliquota Iva agevolata al 10 per cento
Risposta n. 185 dell’8 aprile 2022 – Demansionamento - Perdita di chance
Le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, per risarcire la lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, non assoggettabili a ritenuta alla fonte.
Il rimborso delle spese sostenute dai propri dipendenti, nominati membri di commissioni concorsuali, per l’effettuazione obbligatoria dei tamponi antigenici, non è imponibile, in quanto i costi sono stati sopportati nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, ma nello stesso tempo non è detraibile per i percettori.
Con riguardo agli obblighi di sostituzione d'imposta della SGR in sede di liquidazione di OICR, in caso di attribuzione di somme superiori al costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote, l'eccedenza deve essere considerata reddito di capitale su cui la SGR è tenuta ad operare la ritenuta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 161 del 2022. Ai fini della determinazione dei redditi di capitale da assoggettare a ritenuta in caso di rimborsi pro quota, la corretta applicazione della normativa non può prescindere dal considerare il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
Il fondo di investimento estero, se non può essere equiparato a un organismo di investimento collettivo del risparmio italiano, non rientra tra i soggetti che possono beneficiare di agevolazioni e, pertanto, per i proventi corrisposti da un fondo immobiliare italiano al fondo estero, non trova applicazione alcun regime di esenzione.
La presunzione di prioritaria distribuzione degli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è applicabile qualunque sia la natura della partecipazione (qualificata o non qualificata) e del percettore degli utili, anche nei casi in cui l'applicazione della disposizione risulti ininfluente sul trattamento impositivo dei dividendi perché sottoposti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.