La quota di credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto azienda, se non utilizzata nell’anno in cui si chiede la compensazione, non può essere utilizzata negli anni successivi e, pertanto, il cessionario non può beneficiare dell'innalzamento delle soglie di aiuto fruibili. L’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 153/2022 spiega che, in caso di cessione del credito, resta in vigore l’articolo 122, comma 3, del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio). La possibilità per il cessionario di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata è ammessa solo qualora siano rispettati i massimali per gli aiuti di stato e quindi permangano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto in capo al beneficiario originario o all’impresa unica.
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