Ulteriori chiarimenti da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali. L’Ispettorato, congiuntamente con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,con la nota n. 393 del 1° marzo 2022, integra le Faq contenute nella nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e illustra nel dettaglio la platea dei lavoratori esclusi dall’obbligo. Si conferma l'esclusione delle prestazioni di natura prettamente intellettuale (tra cui rientrano traduttori, interpreti e docenti di lingua) e si rimanda alla normativa del Paese di residenza per quelle rese in regime di smart working da lavoratori non residenti in Italia. Niente obbligo se la prestazione non costituisce "lavoro", come il caso del volontariato o di sportivi che indossano capi d'abbigliamento forniti da società produttrici. Diverso il caso in cui i progetti di traduzione siano gestiti tramite piattaforma digitale attraverso inviti da parte dei project manager: in questo caso l'obbligo si instaura in ragione dell'intermediazione della piattaforma. Una deroga sui tempi di comunicazione è concessa per le prestazioni di pronto intervento da parte di lavoratori autonomi in ragione di peculiarità e urgenza dell'attività richiesta.
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