Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, la legge n. 15/2022, che converte con modificazioni il D.L. n. 228/2021,recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (c.d. decreto Milleproroghe). Diverse le modifiche apportate ai termini in materia fiscale e finanziaria, contenute nell'articolo 3 del testo di legge: tra queste il permanere fino al 31 dicembre della soglia limite di utilizzo del contante a 2.000 euro, che si ridurrà quindi a 1.000 euro dal 1° gennaio 2023, nonché la proroga al 30 giugno 2022 per la sanatoria dei versamenti Irap e lo slittamento al 31 dicembre 2022 del termine per fruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, a patto che questi beni siano stati ordinati entro il 31 dicembre 2021. Si segnala inoltre la sanatoria delle certificazioni uniche 2015-2017 (comma 5-bis, articolo 3): le sanzioni tra 100 e 50mila euro per sostituto d'imposta non si applicano se l'invio dei modelli corretti è stato effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine e, quindi, rispettivamente del 2018, 2019 e 2020.
Sul fronte del lavoro, invece, la conversione in legge del Milleproroghe è intervenuta integrando con 2 milioni di euro i fondi a copertura della non applicazione del meccanismo di riduzione della mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale e complessa tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2021 (articolo 9, comma 8-bis) e provvedendo a creare un bacino dedicato al personale impiegato nel trasporto aereo collocato in NASpI al fine di garantire le attività formative delle singole qualifiche professionali (articolo 9, comma 8-ter).
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