Con riferimento a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, la circolare Inps n. 3 del 4 gennaio 2022 fornisce una serie di indicazioni operative per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL che si riduce, nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione per gli eventi di disoccupazione intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021 e del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2022. Per gli eventi con decorrenza 1° gennaio la prestazione non può superare la durata massima di 12 mesi. L'Istituto spiega inoltre che, a decorrere dal nuovo anno, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un’aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione NASpI.
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