Con il messaggio n.4412 del 10 dicembre 2021 l’Inps definisce le modalità di regolarizzazione in caso di errata applicazione del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In particolare, in caso di errata applicazione del massimale contributivo per i lavoratori con anzianità contributiva anteriore al 1° gennaio 1996 conseguente alla presentazione di una domanda di riscatto o di accredito figurativo e regime sanzionatorio, è applicabile la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali ai sensi della legge n. 388/2020, sempre che si sia provveduto al versamento integrale dei contributi dovuti. Tale riduzione dovrà decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996. Le strutture territoriali procederanno alla definizione delle contestazioni pervenute effettuando d’ufficio la rideterminazione delle sanzioni. Nel messaggio si precisa, infine, che ove il pagamento dell’importo della contribuzione dovuta sull’imponibile eccedente il massimale oggetto della diffida venga effettuato oltre il termine assegnato, la misura degli interessi legali sarà applicata dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo di periodi contributivi antecedenti al 1° gennaio 1996 fino alla scadenza del termine di pagamento indicato nella medesima diffida.
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