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Martedì, 02 Novembre 2021 09:40

RdC e Assegno temporaneo: nessuna domanda per l'integrazione

Con il messaggio n. 3669 del 27 ottobre 2021 l’Inps fornisce le indicazioni riguardo l’integrazione al Reddito di Cittadinanza (RdC) dell’Assegno temporaneo, secondo quanto previsto dal decreto legge 8 giugno 2021, n. 79, e i termini di erogazione. Ai nuclei familiari beneficiari del RdC, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare, viene riconosciuto d’ufficio l’assegno temporaneo senza necessita di presentare domanda. L'Istituto - si legge - effettua la verifica sul carico fiscale dei minori presenti nel nucleo sulla base dei dati dichiarati nella DSU di riferimento e di quelli a disposizione negli altri archivi dell’Inps, procedendo alla decadenza dall’integrazione RdC qualora il requisito venga meno in corso di godimento dell’Assegno.

Gli esiti delle integrazioni saranno consultabili sul sito dell'Istituto nell’ambito della procedura “Reddito di Cittadinanza / Pensione di Cittadinanza” nella sezione “Lista domande ed esiti”. Nel messaggio l'Istituto ricorda inoltre che il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF). L’integrazione è corrisposta mensilmente ed è determinata sottraendo all’importo teorico dell’Assegno temporaneo - stabilito sulla base del numero di figli minori a carico e del valore dell’indicatore ISEE del nucleo - la quota di RdC relativa ai figli minori, calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4/2019.

Rassegna stampa: Mondo Padano del 5 novembre 2021

 

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