A partire dal 14 ottobre, fino al prossimo 13 dicembre, è possibile inviare le domande per fruire del contributo “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e/o del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1 commi da 5 a 13 del Dl n. 73/2021), a favore dei soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita Iva che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro. Con il provvedimento n. 26844/2021 dell’Agenzia delle Entrate è stato approvato ilmodello di domande, le relative istruzioni e specifiche tecniche. Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva e residenti o stabiliti in Italia, che nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra dieci e quindici milioni di euro. Requisito per fruire del contributo è aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019, oppure per la richiesta del contributo “Sostegni-bis alternativo” l’aver registrato un calo di almeno il 30 per cento tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Nel documento vengono chiarite le modalità di calcolo dei contributi distinguendo tra i soggetti che intendono beneficiare del contributo “Sostegni”, del contributo “Sostegni-bis alternativo” e di entrambi i contributi. Nell’istanza, da presentare esclusivamente utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, devono essere indicati i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario, le informazioni sulla sussistenza dei requisiti e l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito.
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