Con la circolare n. 133 del 10 settembre 2021 arrivano dall’Inps le istruzioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, effettuate da cooperative sociali nel corso dell’anno 2021. Si tratta del beneficio introdotto all’articolo 1, comma 220, della Legge di Bilancio 2018 ed esteso dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 all’intero 2021. Lo sgravio è pari ad un massimo di 350 euro mensili, esclusi premi e contributi Inail, per un anno. Per i rapporti di lavoro risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 11,29 euro per ogni giorno di fruizione dell’agevolazione; mentre nelle ipotesi di lavoro part time il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. A non essere incentivabili - ricorda l'Istituto - le trasformazioni da rapporti a termine, lavoro intermittente, lavoro occasionale. Solo nuove assunzioni, compresi apprendistato e lavoro domestico indeterminato, somministrazione, tempo parziale.
Come indicato nella circolare, per beneficiare dell’esonero contributivo occorre inoltrare all’Inps la relativa istanza usando il modulo online “Do.Vi” disponibile all’interno del “Portale delle Agevolazioni- ex DiResCo”. La fruizione del beneficio, infine, potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
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