Pubblicata in Gazzetta Ufficiale N.209 del 1° settembre 2021 l’ordinanza del Ministero della Salute del 30 agosto 2021 sull’adozione delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel trasporto pubblico, che aggiorna e sostituisce il documento di cui all’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonchè il relativo allegato tecnico. Dal 1° settembre 2021 vengono stabilite nuove norme per l’accesso ai mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario, funiviario e commerciale e non di linea. In particolare, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’utilizzo di aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale (ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti nello stretto di Messina), autobus e treni a lunga percorrenza. I coefficienti di riempimento previsti - si legge -possono essere applicati anche in deroga all’articolo 31, comma 1, del suddetto decreto del Presidente del Consiglio.
Notizie correlate: I controlli sul Green pass: gli aspetti pratici - Green pass, istruzioni per l’uso - Green pass, vaccini e rapporto di lavoro: egoismi e contraddizioni