Con la nota prot. 13672 del 27 luglio 2021 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività. In relazione all'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici pubblici sono rimaste immutate le disposizioni recate dall'art. 263 del D.L. n. 34/2020 e, nonostante l'intervenuta legge di conversione n. 87/2021, rimane ferma - fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi, ove previsti, e comunque non oltre il 31 dicembre, - l'applicazione del lavoro agile in forma semplificata senza una vincolata percentuale minima di applicazione di detta modalità. Al fine di garantire la continuità delle attività lavorative anche mediante una maggiore compresenza in ufficio, la nota INL chiarisce i criteri da adottare per lo svolgimento alternato dell'attività lavorativa in presenza e da remoto facendo particolare riferimento all'attività del personale di vigilanza e non e dei lavoratori fragili.
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