Al cedente o prestatore che, in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'inversione contabile, abbia assolto in modo irregolare al versamento dell'imposta si applica una sanzione in misura fissa che va da un minimo di 250 a un massimo di 10mila euro. L'importo della sanzione è definibile caso per caso mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997.
A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello del 22 luglio 2021 n. 501. Al suo interno l'amministrazione si sofferma anche sulla non necessità di regolarizzare l'operazione. Infatti, nel caso in cui l'imposta sia stata assolta con il sistema ordinario invece che in reverse charge - e che l'operazione sia stata registrata e di conseguenza l'imposta sia confluita nella liquidazione di competenza - non occorre che il cessionario o committente regolarizzi l'operazione ed è fatto salvo il diritto alla detrazione, per effetto del comma 9-bis, articolo 6 del D.Lgs n. 471/1997.
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