Con la risposta a interpello n. 492/2021 l'Agenzia delle Entrate chiarisce che i contributi Covid-19 erogati dall'Ente Bilaterale, quali somme sostitutive, ovvero integrative del reddito di lavoro dipendente, concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, con obbligo di applicazione della ritenuta e di rilascio della Certificazione Unica. Diversamente, i contributi erogati nei confronti di “soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi” non concorrono alla formazione del reddito di tali soggetti per effetto dell’articolo 10-bis del decreto Ristori, secondo cui sono detassati i contributi, le indennità e ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza Covid- 19. Pertanto, l’Ente istante non deve indicare i contributi erogati nei confronti delle imprese nel modello 770.
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