Pubblicata sul supplemento Ordinario n. 25 della Gazzetta ufficiale n. 176, la legge 23 luglio 2021 n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.73/2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID -19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.” Il provvedimento, in vigore dal 25 luglio, prende avvio con la nuova tranche di finanziamenti per i contributi a fondo perduto. Non cambiano i requisiti, ma viene ampliata la platea dei beneficiari, vale a dire imprese e partite Iva con fatturato fino a 15 milioni di euro nel 2019. Sono previste poi specifiche aliquote, 20% e 30% da applicare alla perdita media mensile di fatturato per stabilire l’indennizzo. Per le attività economiche chiuse per almeno quattro mesi dal 1° gennaio alla data di conversione del decreto, viene istituito un fondo di sostegno con una dotazione di 100 milioni di euro. Un’altra consistente novità riguarda il capitolo dedicato ai settori del wedding, intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Cafè (HORECA) per i quali vengono erogati contributi a fondo perduto per un importo massimo di 60 milioni di euro nel corso del 2021. Un incremento di 60 milioni riguarda anche il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.
Alcune conferme per il rinvio delle cartelle fiscali: la riscossione da parte dell’Agenzia delle Entrate riprenderà il 1° giugno 2021, il versamento dell’IRAP slitterà invece al prossimo 30 settembre. Confermati i bonus per i lavoratori stagionali, turismo e settore agricolo e lo stop al cashback. Il reddito d’emergenza verrà esteso per altre 4 mensilità da giugno a settembre 2021 secondo i requisiti già previsti dal primo decreto. Sul fronte lavoro, inoltre, si estende il reddito di ultima istanza anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti con disabilità; così come viene introdotto, in via sperimentale, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione e potenziato il contratto di espansione. Novità per i contratti di lavoro a tempo determinato: si consente, fino al 30 settembre 2022, di stipulare contratti di durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedenti i 24 mesi anche per le specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di qualunque livello. Stanziati, poi, 500.000 euro per l'anno 2021 al fine di non applicare, nei confronti dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e con riferimento al periodo dal 1° febbraio al dicembre 2021, le riduzioni degli importi del trattamento di mobilità in deroga. Il blocco licenziamenti rimane confermato fino al 31 ottobre per i settori tessile, moda e pelletteria, per gli altri il divieto resta nel caso in cui vengano utilizzati ammortizzatori sociali. Infine, previsto un nuovo e ulteriore periodo di CIGS per le imprese in particolari situazioni di crisi.
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