Si riattivano le procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 7 della Legge n. 604/1966 e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro arriva il nuovo modulo per l’acquisizione delle informazioni utili all’istruttoria. A fornire indicazioni e chiarimenti sulla disciplina in vigore dal 1° luglio, ricavabile dalla lettura sistemica delle disposizioni dei decreti legge n. 41, 73 e 99 del 2021, è la nota dell’Inl n. 5186 del 16 luglio alla quale è allegato il "Modulo Inl 20bis" da predisporre in caso di istanza di conciliazione.
Il documento, condiviso con la Direzione Centrale Coordinamento Giuridico e in merito al quale si è provveduto ad acquisire parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specifica per quali tipologie di aziende è ancora inibito il licenziamento e si sofferma sulla correlazione tra divieto di licenziamento e domanda di integrazione salariale. In particolare, l’Inl ricorda che nel caso di procedure di conciliazione è prevista la verifica attraverso le banche dati di quanto dichiarato dalle aziende rispetto alla fruizione degli strumenti di integrazione salariale: in caso di incongruenza delle dichiarazioni, la procedura sarà archiviata e sarà esteso di conseguenza il periodo di vigenza del divieto di licenziamento. Non solo: la presentazione di domanda di cassa integrazione, ai sensi degli articoli 40 e 40-bis del D.L. n. 73/2021, successivamente alla definizione delle procedure di conciliazione, sarà valutata ai fini della programmazione delle attività di vigilanza connesse alla fruizione degli ammortizzatori sociali.
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