Arrivano le istruzioni Inps, con il messaggio 24 giugno 2021, n. 2406, su termini e le modalità di presentazione delle domande di Reddito di emergenza (REM), secondo quanto previsto dal decreto Sostegni-bis. Si tratta delle quote spettanti per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, ai nuclei familiari che, all’atto della richiesta, sono in possesso dei requisiti per il valore del reddito familiare, che deve essere riferito al mese di aprile 2021. Le domande devono essere presentate, per via telematica, dal 1° al 31 luglio 2021 utilizzando i consueti canali: collegandosi sul sito dell’istituto e accedendo con PIN, SPID, CNS, CIE; tramite gli Istituti di patronato. L'Inps, dopo aver riepilogato i requisiti che i nuclei familiari devono possedere all'atto della domanda, si sofferma sulla compatibilità della misura. In particolare, le quote di REM sono incompatibili con: le indennità Covid-19 di cui all’art. 10 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, e con le indennità previste per i lavoratori del settore agricolo e della pesca e le indennità previste per i collaboratori sportivi; le pensioni dirette o indirette (esclusi l’assegno ordinario di invalidità e i trattamenti di invalidità civile); redditi da lavoro dipendente qualora la retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima del reddito familiare; Reddito o Pensione di cittadinanza.
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