Tra le scadenze del 30 giugno si aggiunge la trasmissione delle domande per ammortizzatori sociali i cui termini ordinari sono scaduti tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021. A fornire le istruzioni operative sulle innovazioni introdotte in materia dalla legge di conversione del decreto Sostegni è l’Inps con il messaggio 16 giugno 2021 n. 2310 che anticipa la circolare con cui verranno illustrate le modifiche apportate dalla legge n. 69/2021. Nel novero delle istanze ricomprese nel differimento dei termini entrano quindi quelle di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario (Aso) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/20158, del Fondo di integrazione salariale (Fis) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (Cisoa). Esclusi invece i termini già oggetto della precedente moratoria di cui all’articolo 11, commi 10-bis e 10-ter, del D.L. n. 183/20210.
La proroga è concessa anche per l'invio dei modelli “SR41” e “SR43” semplificati relativi a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conclusi a dicembre 2020, gennaio e febbraio 2021 e per quelli le cui autorizzazioni siano state notificate all’azienda nel periodo tra il 2 dicembre 2020 e il 1° marzo 2021.
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