Ai fini dell’applicazione dei criteri di computo dell’organico aziendale, per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non è possibile un’assimilazione dei lavoratori in telelavoro a quelli in smart working con la conseguente esclusione anche di questi ultimi per la determinazione della quota di riserva ai sensi della legge n.68/1999 che regola l’assunzione dei lavoratori con disabilità. Ciò nonostante le analogie riscontrabili tra tali istituti, entrambi caratterizzati da una comune finalità di conciliazione tra vita privata e lavorativa. Questa in sintesi la risposta fornita dal Ministero con l’interpello n.3/2021 all’istanza formulata dal Consiglio Nazionale dell’Ordine su richiesta del CPO di Verona.
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