Con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021, l’Inps fornisce le indicazioni sugli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario di cui all’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzato a favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari. In particolare – precisa l’Inps - le indicazioni contenute nella circolare n. 79 afferiscono al contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale disciplinato dal decreto del 7 luglio 2020 emanato dal Ministero del Lavoro di concerto con i Ministeri dell’Economia, dell’Interno e delle Politiche agricole alimentari e forestali. Per le indicazioni relative al contributo forfettario di 500 euro previsto dall’articolo 103, comma 7, primo periodo, del D.L. n. 34/2020, invece, si rinvia alla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 29 maggio 2020 e al messaggio dell’Istituto n. 2327/2020.
L’importo del contributo forfettario che il datore di lavoro è tenuto a versare – si ricorda nella circolare - è pari, per ciascun mese o frazione di mese, a: 300 euro per i settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; 156 euro per i settori dell'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza; 156 euro per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il contributo forfettario è riscosso dall’Agenzia delle Entrate tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, reperibile presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Interno, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti dall’Agenzia stessa con la Risoluzione n. 58/E del 25 settembre 2020. Ulteriori indicazioni sono fornite dall’Inps in merito alle somme versate a titolo contributivo, alle istanze di emersione dei lavoratori extracomunitari e dei lavoratori italiani e comunitari, agli adempimenti informativi ai quali è tenuto il datore di lavoro per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario e agli obblighi del datore di lavoro ai sensi del d. lgs n. 252/2005, nonché per la contribuzione al Fondo di Tesoreria e i casi di inammissibilità o rigetto dell’istanza.
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