Con messaggio n. 1921 del 2021, l’Inps fornisce ulteriori precisazioni sul riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo, con particolare riferimento alle modalità di calcolo “agevolate” del relativo onere. L'Istituto fa riferimento all'articolo 20 del D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che ha introdotto il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione (commi da 1 a 5) e un diverso criterio di calcolo dell’onere. A seguito di quesiti pervenuti in materia – si legge nel messaggio – si precisa che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato articolo 20, illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019, riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente. La presentazione della domanda è limitata, salvo proroga, al triennio 2019-2021, ed è prevista fino al 31 dicembre 2021. L’accesso alla facoltà di riscatto dei corsi universitari di studi con le modalità cosiddette “agevolate”, di cui al comma 5-quater dell’articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997, è invece misura a regime attivabile, al perfezionamento delle condizioni prescritte, anche negli anni successivi.
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