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Lunedì, 24 Maggio 2021 12:25

Esonero contributivo al posto della Cig

Con il messaggio del 17 maggio 2021 n. 1956, l’Inps chiarisce il funzionamento dell’esonero contributivo dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedano i trattamenti di integrazione salariale Covid-19. Il documento recepisce le interlocuzioni con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, in ragione del regime di alternatività tra l’esonero di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 104/2020 e i trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del medesimo decreto-legge, ammette l’accesso all’esonero per i datori di lavoro che abbiano fruito delle 18 settimane di integrazione salariale prima del 15 agosto 2020, per periodi collocati in data antecedente il 15 agosto e, senza soluzione di continuità, a cavallo del 13 luglio 2020. Per coloro che possono accedere ai Fondi di solidarietà alternativi, non è necessaria la presentazione di una domanda all’Istituto, né a una autorizzazione dell’Inps.

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