Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 15 maggio 2021, il Decreto del 12 febbraio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza del beneficio addizionale. Il beneficio addizionale, a titolo di incentivo per l'avvio di attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa, intraprese entro i primi dodici mesi di fruizione del reddito di cittadinanza, - si legge all'art. 1 del decreto - è concesso ai soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni:
- risultino, al momento della presentazione della domanda, essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di RdC in corso di erogazione;
- abbiano avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio
- non abbiano cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non abbiano sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale
- non siano componenti di nuclei familiari beneficiari di RdC che abbiano già usufruito del beneficio addizionale.
L'importo del beneficio è pari a 6 mensilità del reddito, nei limiti di 780 euro mensili, e l'importo spettante viene calcolato con riferimento al mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione. Come specificato all'articolo 2 del decreto, ai fini del riconoscimento del beneficio l'avvio delle attività è comunicato mediante modello «COM Esteso» entro 30 giorni dall'inizio dell' attività stessa. Non spetta, invece, per le attività avviate nei mesi per i quali si è già fruito del RdC e per le quali, tuttavia, non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria nel termine dei trenta giorni dall'avvio; mentre per le attività avviate e regolarmente comunicate, per le quali la fruizione del RdC è ancora in corso, è necessario effettuare una nuova comunicazione all'Inps mediante il nuovo schema di modello «COM Esteso», allegato al decreto stesso. Nel decreto, infine, forniti chiarimenti su riconoscimento ed erogazione e revoca del beneficio addizionale.
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