Condivisibile l’urgenza di provvedere ad individuare strumenti per contrastare il fenomeno delle molestie e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro specie in un contesto come quello attuale, causato dalla pandemia, che ha visto una maggiore precarizzazione della condizione lavorativa delle donne e un aumento del disagio economico e sociale. Così il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro nel documento presentato nel corso dell’audizione del 18 maggio 2021, a cui ha partecipato il Vice Presidente del CNO, Francesco Duraccio, presso la II Commissione Giustizia e la XI Commissione Lavoro pubblico e privato del Senato sui Disegni di legge nn. 655, 1597 e 1628 all’esame del Parlamento che intervengono per attribuire rilevanza penale alle molestie sessuali. Pur se condivisibile la previsione di uno specifico reato, per il CNO andrebbero armonizzate le pene che risultano differenti nelle tre proposte. Apprezzabile la disposizione di cui all’art. 2 del DDL n.1628 che introduce il reato di “atti vessatori in ambito lavorativo” ma si ritiene che, al fine di rendere effettiva la tutela in caso di tale reato, il termine per la proposizione della querela debba essere aumentato almeno fino ad un anno. Quanto al DDL n. 655, appare problematica la disposizione di cui all’art. 2, co. 5, considerato che onera il datore di lavoro di provvedere alla denuncia delle molestie e delle molestie sessuali previo accertamento dei fatti; mentre condivisibili appaiono le previsioni relative alla possibilità per il lavoratore vittima di molestie di poter usufruire del congedo di cui all’ art.24 del D.Lgs.n. 80/2015; di poter richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o di poter svolgere la propria prestazione in modalità agile, oltre al termine ampio di 12 mesi per sporgere denuncia. Opportuna appare anche l’attribuzione all’Ispettorato del lavoro della vigilanza sullo stato del rapporto di lavoro del denunciante.
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