Nel caso in cui il professionista, per il quale non è prevista l'iscrizione ad un albo professionale, svolga la propria attività come lavoratore autonomo, il committente della prestazione, in qualità di sostituto d'imposta è tenuto ad applicare sull'imponibile della fattura la ritenuta d'acconto del 20% ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. n. 600 del 1973. Qualora invece l'attività sia svolta in forma di impresa (ditta individuale o società), l'importo corrisposto non è assoggettato a ritenuta a titolo d'acconto. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 312 del 30 aprile 2021 rispondendo al quesito posto da una società circa la modalità di tassazione dei compensi mensili da corrispondere ad un consulente aziendale, previa emissione di fattura con Iva. L'Agenzia chiarisce che nel caso in esame tenuto conto che, secondo quanto affermato nell'istanza trattasi di "prestazioni di consulenza aziendale eseguite da un consulente titolare di una ditta individuale iscritta al registro delle imprese con regolare partita iva", il corrispettivo dovuto non è soggetto a ritenuta. Con riferimento alla modalità di esercizio della professione, sulla base del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 4 del 2013, viene poi chiarito che "la professione è esercitata informa individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente". Dunque, spetta al professionista non iscritto ad albo di scegliere la modalità con la quale svolgere la propria attività.
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