Nel caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del credito welfare maturato nel primo anno, il lavoratore può cumulare tale credito con quanto maturato nel secondo anno, vale a dire nel limite temporale di validità del piano, e a condizione che tali somme non siano in ogni caso convertibili in denaro. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 311 del 30 aprile 2021 rispondendo ad una società del settore metalmeccanico che voleva introdurre in via sperimentale per il biennio 2020-2021 un piano di welfare a carattere premiale mediante regolamento aziendale e desiderava conoscere il corretto regime fiscale applicabile, oltre la possibilità di maturare il credito welfare inutilizzato nel secondo anno. L'Agenzia chiarisce che nel caso di specie le somme erogate quali borse di studio sulla base del piano predisposto dall'istante non possono rientrare nelle fattispecie di esenzione di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir e tale circostanza non consente, pertanto, di fruire per le medesime erogazioni del regime di non imponibilità.
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