Con la risposta ad interpello n. 280 del 21 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’applicazione del credito di imposta per le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, come previsto dal decreto legge n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2014 e successive modifiche ed integrazioni. In merito ai quesiti posti dalla società istante, l’Agenzia definisce innanzitutto cosa si intenda per prototipo di R&S: un modello originale creato appositamente per l'esecuzione del progetto e non disponibile, quindi, come prodotto di serie né come unità di pre-produzione destinata all'ottenimento di certificazioni tecniche o giuridiche, che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto finale da realizzare e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto. In ordine all'ammissibilità delle attività - si legge - si ritiene che possano considerarsi eleggibili al credito d'imposta, in quanto rispondenti ai requisiti di pertinenza e congruità, le spese del personale interno direttamente impiegato nelle attività di "sviluppo sperimentale" e delle spese per materiali e forniture impiegati nella realizzazione del prototipo. Possono rientrare nell’agevolazione in oggetto anche le spese sostenute per i consulenti esterni laddove gli stessi possano essere considerati risorse che contribuiscono direttamente alle attività ammissibili svolte internamente dalla società.
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