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Lunedì, 26 Aprile 2021 09:34

Agenzia delle Entrate: trattamento fiscale sussidi Covid-19

Il sussidio erogato dall'Ente previdenziale obbligatorio ai professionisti, titolari di pensione di invalidità e indiretta ai superstiti, in fase di erogazione non è da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto IRPEF, in applicazione del decreto Ristori e, conseguentemente, non è imponibile nei confronti dei percettori. È quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 272/2021 rispondendo al quesito avanzato da una cassa di previdenza professionale che aveva deliberato l'erogazione del beneficio in favore di quei professionisti esclusi dall'indennizzo Covid nazionale previsto dall'articolo 44 del D.L. n. 18/2020. L'indennizzo - si legge - è esentasse, così come previsto per il sussidio Covid nazionale, in quanto rientra nei benefici di cui all'art. 10-bis del D.L. n. 137/2020. La disposizione da ultimo richiamata, infatti, ha riconosciuto ai contributi di qualsiasi natura erogati, in via eccezionale per il Covid, da chiunque e indipendentemente dalle modalità di fruizione, la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto. Il legislatore, dunque, ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati nei confronti dei soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché lavoratori autonomi, per l'emergenza epidemiologica Covid-19, il regime esentativo previsto per talune tipologie di aiuti economici.

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