L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 15 aprile 2021 n. 27/E, istituisce due codici tributo per il versamento degli importi utili ad aderire al regime speciale agevolato di cui all’articolo 16, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147. I lavoratori, dipendenti e autonomi, possono avvalersi dell’opzione che proroga di cinque anni il regime speciale agevolato per impatriati, mediante il versamento, in unica soluzione, di un importo rispettivamente pari al 10 o al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Per farlo, dovranno utilizzare il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e i codici tributo “1860” (10%) e “1861” (5%). Gli importi - precisa l'Agenzia - devono essere versati entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. I soggetti per i quali il periodo si sia concluso il 31 dicembre 2020, dovranno effettuare il versamento entro 180 giorni dalla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021, con cui sono state fornite le modalità di esercizio dell'opzione.
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