È possibile fruire con richiesta al proprio datore di lavoro dei giorni di congedo indennizzato per i figli di età inferiore a 14 anni, per il periodo corrispondente alla durata dell’infezione da SARS Covid-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, o del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, nonché di chiusura del centro diurno assistenziale ricadenti nell’arco temporale che va dal 13 marzo fino al 30 giugno 2021. La regolarizzazione, dunque, potrà avvenire successivamente presentando l'apposita domanda telematica all'Inps non appena la procedura informatica sarà resa disponibile. A comunicarlo è l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con la circolare n. 63 del 14 aprile 2021 fornendo indicazioni sul nuovo congedo straordinario, denominato "Congedo 2021", previsto dal D.L. n. 30/2021. Ricordando i requisiti per la fruizione per la fruizione sia in caso di figli minori di 14 anni che con disabilità grave, l'Inps specifica che può essere fruito da uno solo dei genitori o da entrambi, ma non negli stessi giorni, e solo nei casi in cui non è possibile svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile. Come riportato nella circolare, gli eventuali congedi richiesti ai sensi del D.Lgs. 151/2001 fruiti nel periodo 1° gennaio 2021 – 12 marzo 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel Congedo 2021 per genitori e non sono computati e indennizzati a titolo di congedo parentale. A tal fine è opportuno che venga data tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro della presentazione della nuova domanda all’Inps al fine della corretta corresponsione dell’indennità al 50% della retribuzione in luogo di quella al 30% prevista dal T.U. maternità.
L'Inps ricorda poi che il periodo di astensione dal lavoro può essere richiesto per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata del periodo riportato nelle documentazioni sopra declarate, e nel caso di più certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che dispongono periodi di infezione, quarantena da contatto, sospensione dell’attività scolastica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, relativi allo stesso o ad altri figli, viene specificato che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità. Inoltre, - si legge - è possibile annullare le domande di Congedo 2021 per genitori relativamente alle giornate di congedo non fruite, mentre non è possibile annullare le domande relative a periodi già fruiti. Dunque, in caso di domanda con periodi parzialmente fruiti, l’annullamento potrà riguardare solo i giorni non fruiti, con conseguente riduzione del periodo richiesto. Ad essere indennizzabili sono solo le giornate lavorative (esclusi sabati e domenica e festivi) e l'erogazione avviene secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Nella circolare, inoltre, illustrati casi di compatibilità e incompatibilità con altre tipologie di assenze (es: malattia, maternità/paternità, ferie, permessi e congedi ai sensi della L. n. 104/1992, inabilità e pensione di invalidità ecc.) e fornite le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive Uniemens con la comunicazione del nuovo codice evento denominato MZ2: DL n.30/2021 – art.2 – Congedo 2021 per genitori.
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