Con la risposta ad interpello n. 236 del 9 aprile 2021 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in materia di tenuta e conservazione di registri e libri contabili informatici, l'imposta di bollo deve essere corrisposta con modalità esclusivamente telematica mediante modello di pagamento F24 con il codice tributo "2501" denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014", ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014. Nella risposta fornita l’Agenzia delle Entrate riepiloga anche, in relazione alla normativa vigente, come i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico che : a) ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi salva apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica; b) entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del D.M. del 17 giugno 2014, del D. Lgs. n. 82/2005 e dei relativi provvedimenti attuativi laddove il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, ovvero stampati in caso contrario.
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