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Venerdì, 02 Aprile 2021 13:05

Spostamenti, scuola, vaccini: le principali novità del DL 44/2021

È in vigore da ieri, 1 aprile, il decreto legge n.44/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.79/2021 recante misure urgenti per il contenimento della pandemia da Covid-19, che estende dal 7 al prossimo 30 aprile le disposizioni già contenute nel DPCM 2 marzo 2021. Il provvedimento si divide in tre Capi e 12 articoli riferiti a vaccinazioni e scuola, giustizia e lavoro, concorsi pubblici.

In tema di restrizioni, l'articolo 1 dispone che dal 7 aprile al 30 aprile nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione; le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome individuate con ordinanza del Ministro della Salute, nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. Si precisa, però, che i Presidenti delle regioni e delle province autonome possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive se l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e se la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave. Sempre nel periodo sopra citato, nei territori in cui si applicano le misure stabilite per la zona arancione è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno in ambito comunale, fra le ore 5.00 e le ore 22.00 e nei limiti di 2 persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni, sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento non è, invece, consentito nei territori in zona rossa. 

All'art.2 vengono disciplinate le modalità di ripresa dell'attività scolastica: dal 7 al 30 aprile, infatti, lo svolgimento dei servizi educativi e dell'attività didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale, con nessuna possibilità di deroga dei Presidenti delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, salvo in caso di focolai o rischio di elevato contagio. Nello stesso periodo nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente a distanza, mentre nelle zone gialla e arancione le attività per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone le scuole secondarie di secondo grado devono garantire l'attività didattica in presenza ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% degli studenti, mentre la parte restante si avvale della didattica a distanza.

In tema di vaccinazioni, si introduce all’articolo 3 l’esclusione delle punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, emesso dalle competenti autorità, e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della Salute, relative alle attività di vaccinazione. All’articolo 4, invece, si prevede l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, introducendo una specifica e dettagliata procedura in caso di inottemperanza all’obbligo, che prevede l’assegnazione a mansioni differenti ovvero la sospensione della retribuzione.

In tema di giustizia e lavoro, l'articolo 6 reca alcune disposizioni per lo svolgimento dell’attività giudiziaria nel periodo pandemico; mentre all’articolo 8 viene introdotta la proroga al 31 maggio del termine che riguarda le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità. All'articolo 10, infine, le misure per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, dei concorsi pubblici.

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