Con la risposta ad interpello n. 221 del 29 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate segnala che gli sconti ai dipendenti sui beni aziendali, possibili tramite apposita card, non producono reddito imponibile e non vanno quindi assoggettati alla ritenuta in acconto Irpef prevista dal d.P.R. n. 600 del 1973 se il vantaggio economico corrisponde a quello della comune pratica commerciale. Sebbene il Testo unico delle imposte sui redditi disponga l'onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ovvero l'assoggettamento a tassazione di tutto ciò che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, la non imponibilità si applica qualora non si ravvisi alcuno "sconto" fiscalmente rilevante, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d'uso. Nel caso in esame, in particolare, l'Agenzia delle Entrate osserva che il prezzo pagato dai dipendenti della società istante tramite card con sconto pari al 25% sul prezzo di vendita finale di articoli di abbigliamento è superiore a quello pagato dai soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione. Inoltre, le caratteristiche della card - ovvero l'essere nominativa, non cedibile, utilizzabile esclusivamente dal dipendente e non cumulabile con iniziative analoghe adottate sul mercato - consentono di configurarla quale un mero strumento tecnico attraverso il quale viene consentita la fruizione dello sconto.
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