Tutti i chiarimenti sulle novità introdotte dall'articolo 4 del D.L. n. 41/2021 in materia di riscossione sono riassunti nelle Faq dell'Agenzia delle entrate-Riscossione aggiornate al 26 marzo 2021. Tra le misure che riguardano l'Agenzia c'è la proroga, dal 28 febbraio al 30 aprile 2021, della sospensione per l’attività di notifica di nuove cartelle, avvisi e di tutti gli altri atti di competenza e viene ribadito che i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza a partire dall'8 marzo. Sempre fino al prossimo 30 aprile opera la proroga per il termine di sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito Inps, la cui scadenza ricade nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 30 aprile 2021. Si chiarisce che la sospensione riguarda anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nello stesso periodo e che per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 DPCM 1° marzo 2020) decorre dal 21 febbraio 2020. I pagamenti degli atti sospesi, dunque, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla fine del periodo di sospensione, e quindi entro il prossimo 31 maggio.
L'Agenzia ricorda poi le nuove scadenze per rottamazione e saldo e stralcio specificando che, per non perdere i benefici della definizione agevolata, chi è in regola con i versamenti del 2019 deve effettuare entro il 31 luglio 2021 il pagamento delle rate previste e non ancora versate nel 2020; mentre per le rate 2021 il pagamento dovrà avvenire entro il prossimo 30 novembre. Tra i chiarimenti, inoltre, la sospensione fino al 30 aprile 2021 degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; e le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica. Infine, in merito allo stralcio dei debiti fino a 5 mila euro, l'Agenzia specifica che il Decreto Sostegni prevede l’annullamento di tali debiti, comprensivi di interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, derivanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Possono beneficiarne persone fisiche e i soggetti diversi da queste ultime che, rispettivamente nell’anno di imposta 2019 o nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno conseguito redditi imponibili fino a 30 mila euro. A rientrare nel provvedimento – si legge - anche i carichi già ammessi alla “rottamazione-ter” (DL n. 119/2018) e al saldo e stralcio (Legge n. 145/2018) con modalità e date da definire con decreto MEF che sarà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione disponibile, inoltre, un vademecum sui provvedimenti in materia attualmente in vigore introdotti nel periodo di emergenziale.
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