Con la nota n. 473 del 22 marzo 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ribadisce l’obbligatorietà in carico al datore di lavoro di conservare la documentazione che attesti il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori con strumenti tracciabili (previsti all’articolo 1, comma 910, L. n. 205/2017) e, in caso contrario, la possibilità di applicare il regime sanzionatorio previsto dalla legge n. 205/2017 anche in presenza di dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti. L'Ispettorato ricorda che proprio la legge 205/2017 elenca le modalità attraverso le quali i datori di lavoro possono effettuare la corresponsione della retribuzione, disponendo al comma 912 che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”. Al fine di garantire l’effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza, sono consentiti anche mezzi di pagamento diversi da quelli esplicitamente consentiti dalla legge, purché una tracciabilità possa essere individuata. Ad esempio, specifica la nota, nei casi di pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente o conto di pagamento ordinario, o mediante conservazione delle ricevute di versamento anche nei casi di saldo su carta di credito prepagata intestata al lavoratore non collegata ad un Iban.
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