Con la nota n. 441 del 17 marzo 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro esclude la possibilità di emettere una diffida accertativa per crediti patrimoniali derivanti dalle differenze retributive maturate a seguito di una unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte datoriale e conseguente decurtazione stipendiale. In conformità con il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 2110/2021) e con quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 1375/2018), l’accertamento sulla sussistenza e sulla quantificazione di questo tipo di rivendicazioni economiche del lavoratore deve essere di esclusiva pertinenza dell’autorità giudiziaria. Nella nota l’INL si esprime anche sulla possibilità di emettere una diffida accertativa oltre il termine previsto dal D.Lgs. n. 279/2003 qualora il lavoratore abbia inviato al committente un atto di diffida stragiudiziale: la decadenza può essere impedita dall’iniziativa del lavoratore attraverso il deposito del ricorso giudiziario o prodromico atto scritto (anche stragiudiziale) inviato al committente.
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