Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 62 il decreto-legge n. 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena". Il provvedimento, in vigore dal 13 marzo, si compone di quattro articoli ed è in particolare l'articolo 1 a prevedere gli ulteriori interventi per contrastare l'emergenza epidemiologica, in considerazione della maggiore diffusività del virus. Per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021 nelle zone gialle e arancioni sarà possibile recarsi in altre abitazioni private abitate solo una volta al giorno, tra le ore 5:00 e le 22:00, restando all'interno dello stesso Comune. Resta valido lo spostamento di massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Durante le festività pasquali (3, 4 e 5 aprile 2021), sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private abitate saranno possibili solo una volta al giorno, restando all'interno della stessa Regione. Novità arrivano anche per le famiglie e i genitori con figli in DAD o in quaratena. All'articolo 2 del decreto si legge che viene riconosciuto, fino al 30 giugno 2021, al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di anni 16 la possibilità di ricorrere allo smart working, alternativamente all'altro genitore, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio o della quarantena disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Laddove non possibile la prestazione in modalità agile, il lavoratore potrà astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione, infezione o quarantena. Per i lavoratori con figli conviventi minori di quattordici anni, uno dei genitori avrà diritto, in sostituzione della retribuzione, ad una indennità pari al 50% della retribuzione stessa da calcolare in base alle previsioni di cui all'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Quest'ultima spetta anche ai genitori di figli disabili gravi iscritti a scuole di ogni ordine e grado chiuse per l’emergenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori dal 1° gennaio e fino al 13 marzo 2021 durante i periodi di DAD, di infezione da SARS Covid-19 e di quarantena del figlio, possono essere convertiti in congedo indennizzato e computati a titolo di congedo parentale. Infine, il decreto riconosce fino al 30 giugno 2021, la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, ai lavoratori autonomi, al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza, ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari. Tale bonus, dell'importo massimo complessivo di 100 euro alla settimana, è inoltre riconosciuto ai lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza private. Il bonus è erogato mediante Libretto Famiglia o, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi o ai servizi integrativi per l'infanzia e può essere fruito solo se l'altro genitore non è coperto da altre tutele o fruisce del congedo Covid-19 e comunque in alternativa a smart working, congedo indennizzato Covid ed eventuali periodi di congedo parentale.
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