Con la circolare n. 42 dell’11 marzo 2021, l’Inps riepiloga le novità introdotte dalla legge n. 178/20 in materia di congedo di paternità. La Legge di Bilancio 2021 ha infatti prorogato e ampliato il congedo di paternità di cui alla legge n. 92/2012, che spetta ai padri lavoratori dipendenti per le nascite, le adozioni e gli affidamenti avvenuti nell’anno 2021.
Previsto dunque l’ampliamento da sette a dieci giorni del congedo obbligatorio, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale), così come la proroga della possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Le modalità di presentazione delle domande rimangono quelle già disciplinate dalle circolari Inps n. 40/2013 e n. 181/2013 per il settore agricolo. Tra le novità della Legge di Bilancio 2021, inoltre, l’ampliamento della tutela dei padri in caso di morte perinatale del figlio, con la possibilità di fruire del congedo, sempre entro i cinque mesi successivi alla data di nascita o decesso, nel caso di figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione o di decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il diritto al congedo è riconosciuto anche se la fruizione ricade totalmente o parzialmente nei primi mesi dell’anno 2021 in caso di nascite, adozioni, affidamenti o decessi avvenuti nel 2020.
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