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Martedì, 16 Marzo 2021 12:15

In GU la legge di conversione del D.L. n. 2/2021

Pubblicata, in Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 61 del 12 marzo 2021, la Legge 12 marzo 2021, n. 29, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 2/2021, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Tra le modifiche apportate si stabilisce che fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di necessità o per motivi di salute; mentre resta sempre possibile raggiungere la propria residenza, domicilio o abitazione. Sempre fino a tale data, resta consentito nella zona gialla in ambito regionale e nella zona arancione in ambito comunale lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00 nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre a minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi. Consentiti gli spostamenti, qualora sia limitata la mobilità all'ambito territoriale comunale, dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Cambia la denominazione delle zone e dei criteri di rischio. In particolare: denominata “Zona bianca”, le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; "Zona arancione", le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore  a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di  rischio almeno moderato, nonché le regioni, che, in presenza di un'analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in  uno  scenario  di tipo 1, con un livello di rischio alto;  "Zona rossa", le regioni con incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato;  "Zona gialla", le regioni nei cui territori sono  presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b) e c). Viene inoltre inserito che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali, adottata nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, non determina la   sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore. Infine, in relazione all’attuale stato di emergenza, si stabilisce che le aziende sanitarie e socio-sanitarie possono conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia.

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