Con la nota n. 413 del 10 marzo 2021 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, riportando il parere dell'ufficio legislativo del Ministero del Lavoro, fornisce chiarimenti sulla disciplina dei contratti a termine nelle ipotesi di stagionalità previste dal CCNL di settore. In particolare, in merito al primo quesito, l’INL conferma la circostanza secondo cui le deroghe alla disciplina del contratto a termine stabilite per le attività stagionali dal D.Lgs. n. 81/2015 trovano applicazione anche in riferimento alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL di settore. Sul secondo quesito, ovvero sulla possibilità da parte delle imprese turistiche stagionali che osservano un periodo di inattività (non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi ai sensi del D.P.R. n. 1525/1963) nel corso dell’anno di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato, senza perdere per questo la connotazione di attività stagionale, l'Ispettorato risponde in maniera affermativa.
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