Pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico le nuove modalità di erogazione delle agevolazioni previste per la “Nuova Sabatini” che recepiscono le novità e le semplificazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 che stabilisce che, per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a partire dal 1° gennaio 2021, il contributo è erogato dal Ministero alle PMI beneficiare in un'unica soluzione, indipendentemente dall’importo del finanziamento deliberato, anziché in sei quote annuali come previsto dall’impianto originario dello strumento. Come già ribadito nella circolare MISE n. 434 del 10 febbraio 2021, per le domande presentate antecedentemente l'erogazione in unica soluzione spetta per le istanze dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro (articolo 20, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020 convertito in L. n. 58/2019); dal 17 luglio e fino al 31 dicembre 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 200 mila euro (articolo 39, comma 1, del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020). Il finanziamento, che può essere assistito fino all’80% dell’ammontare dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, deve essere: di durata non superiore a 5 anni; di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro; interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. Il Ministero - si legge - concede un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati, in via convenzionale, sul predetto finanziamento al tasso annuo del: 2,75% per la realizzazione di investimenti “ordinari”; 3,575% per la realizzazione di investimenti in “tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” (c.d. investimenti 4.0).
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