Con la risposta ad interpello n. 2 del 3 marzo 2021 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che anche per i contratti di lavoro in somministrazione a termine, in base alla disciplina transitoria prorogata dalla legge di Bilancio 2021 fino al 31 marzo, è possibile prorogare o rinnovare il contratto di lavoro senza indicazione della causale giustificatrice così come previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato. Il Ministero specifica che secondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020, in via eccezionale dato il perdurare della fase emergenziale da Covid-19, tutti i contratti possono essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo restando il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge" anche in riferimento alla somministrazione di lavoro. Inoltre, viene ribadito che lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per queste deroghe non consente ulteriori proroghe se l'opzione sia già stata utilizzata una volta e ricorda che il testo dell'articolo 93, comma 1, del D.L. n. 34/2020 espressamente prevede che tale facoltà sia utilizzabile "per una sola volta".
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