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Mercoledì, 24 Febbraio 2021 18:30

Decontribuzione Sud, l’Inps sblocca le procedure per il 2021

Via libera alla Decontribuzione Sud, l'esonero introdotto dal decreto Agosto in favore delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e la Sicilia fino al 31 dicembre 2029. A fornire le istruzioni operative e contabili per l'esonero, relativo al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, è l'Inps con la circolare n. 33 del 22 febbraio 2021 a seguito dell’autorizzazione all’applicazione della misura agevolativa fornita dall’UE. La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile - si legge nel documento - è pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; al 20% per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni: i premi e i contributi dovuti all’Inail; il contributo al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto; il contributo ai Fondi di solidarietà e ai Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La decontribuzione - si legge - trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente (escluso il settore agricolo, i contratti di lavoro domestico e i settori esclusi dall'art.1, comma 162 della Legge di Bilancio 2021) a condizione che la sede di lavoro, ovvero l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori, sia collocata in una delle Regioni che possono avere accesso al beneficio. Nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di decontribuzione, presenti una o più unità lavorative ubicate in regioni svantaggiate, l'Istituto chiarisce che è necessario che la struttura Inps territorialmente competente, a seguito di una specifica richiesta del datore di lavoro, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “OL”. Il beneficio, però, non è riconoscibile se il lavoratore, pur svolgendo la propria attività su un territorio svantaggiato, è assunto da un’agenzia di somministrazione situata in regioni diverse da quelle ammesse. Gli sgravi valgono anche per le imprese armatoriali e per i lavoratori marittimi che siano imbarcati su navi iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nelle regioni svantaggiate. L’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela del lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali sono imprescindibili per la fruizione dell’incentivo. L'Inps chiarisce poi che lo sgravio è cumulabile con altri esoneri, purché non vi sia espresso divieto di cumulo, e fornisce indicazioni sulle modalità di esposizione dei dati relativi alla decontribuzione Sud per i datori di lavoro Uniemens sezione <ListaPosPA> e per coloro che operano con il sistema Uniemens. Per esporre il beneficio spettante nel flusso Uniemens dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

  •  <TipoIncentivo> continuerà a essere inserito il valore “ACAS”;
  •  <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  •  <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  •  <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero relativo al solo mese di gennaio 2021.

La valorizzazione di tali elementi - si legge - potrà essere effettuata esclusivamente nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2021. I dati saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE”. Per il mese di  gennaio 2021 sono validi gli elementi di cui al punto 7 della circolare. Diversamente se nel mese di competenza gennaio non viene esposto il beneficio spettante, nel solo mese di Febbraio, è possibile con l’elemento   <ImportoArrIncentivo> indicare l’imposto del mese di gennaio 2021. Per la fruizione del beneficio in oggetto relativo alle annualità dal 2022 al 2029 saranno fornite le relative istruzioni operative con un successivo messaggio, all’esito dell’autorizzazione della misura da parte della Commissione europea.

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